Potrebbero comportare una condanna per il reato di atti persecutori (stalking), le ripetute telefonate, l’invio di messaggi, i pedinamenti e le visite improvvise sul posto di lavoro. Il caso è quello di un uomo condannato, dapprima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello, per stalking, Il giudice di primo grado e quello d’appello hanno ritenuto che fosse di tutta evidenza la rilevanza penale della condotta in questione, “costituita dal reiterato avvicinamento della persona offesa, attraverso messaggi, telefonate, presentandosi allo studio, nelle aule di udienza e in altri luoghi dalla stessa frequentati, nell’insistere per ottenere appuntamenti dalla vittima”. L’imputato però ricorre in Cassazione per far valere diversi motivi di doglianza. Deducendo, tra l’altro, che aveva praticato un corteggiamento improntato alla cortesia, mai invasivo o molesto; che non erano state riscontrate le dichiarazioni della persona offesa e che non era stata dimostrata la modificazione delle abitudini di vita.
CONFERMA DI CONDANNA PER STALKING DAI GIUDICI DI LEGITTIMITA’
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza 12.07.2021, n. 26529, ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto tendente a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, avendo riprodotto “motivi già dedotti dinanzi al giudice dell’appello e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi”. Ha dunque rilevato che la Corte di appello aveva fornito “congrui e ragionevoli argomenti a sostegno della propria decisione, ben delineando sia le reiterate condotte moleste, sia gli effetti prodotti sulla persona offesa”. Quindi, i giudici di legittimità hanno confermato che, nel caso di specie, il corteggiamento insistente e molesto finalizzato ad avere contatti con la vittima, nonostante il suo chiaro rifiuto, integra il reato di stalking in quanto “tali comportamenti, per l’ampiezza, per la durata e per la loro evidente connotazione molesta, sono idonei a creare nella persona offesa stati di disagio, di imbarazzo, di mortificazione, sfociati in un giustificato stato di ansia per la reiterata intrusione nella sua sfera esistenziale”. Agendo in questo modo, ha evidenziato la Cassazione, non solo si finisce per ingenerare nella vittima ansia e paura, ma attraverso l’intromissione continua e non gradita nella sua sfera privata si pregiudica la sua indipendenza, con lesione della sua sfera di libertà.
CONDANNA PER MOLESTIE IN UN CASO ANALOGO
In un precedente articolo del 20 aprile 2021 avevo commentato la sentenza 1° marzo 2021, n. 7993, con la quale è stato condannato per molestie un corteggiatore fastidioso, finito sotto processo per avere ossessionato per un anno e mezzo una donna, cercando costantemente occasioni di incontro, di saluto e contatto (comportamento analogo a quello sopra descritto). In quel caso, il molestatore era stato denunciato per il reato di stalking (art. 612bis c.p.) ma il primo giudice, seguito dagli altri, ha ritenuto configurarsi il più lieve reato di molestie (art. 660 c.p.).
CRITERIO DISTINTIVO TRA IL REATO DI STALKING E QUELLO DI MOLESTIE
Qual è il criterio distintivo tra il reato di stalking e quello di molestie? Numerose decisioni concordano nell’indicare come distinguere le due fattispecie di reato, basate entrambe su varie forme di reiterate molestie. Il criterio distintivo, dicono i giudici, “consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta”, nel senso che si parla di molestie quando si arreca soltanto un disturbo, seppur fastidioso, mentre si può parlare di atti persecutori (stalking) quando nella vittima s’ingenera apprensione, con ansia e turbamento. Il criterio distintivo tra i due reati è chiaramente ribadito da una recentissima sentenza secondo cui “si configura il delitto di cui all’art. 612bis c.p., solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 c.p., ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato”. (Cass. Pen. Sent., 19 luglio 2021, n. 27909).



