Quesito. Come funzionano le successioni? Chi ha diritto ad una quota di eredità quando si verifica il decesso di un parente e fino a che grado di parentela? Una persona anziana non sposata senza figli se fa testamento deve dividere tra i parenti? Se non fa testamento a chi va il suo patrimonio?
Risposta. Le domande che precedono mi sono state poste da un lettore del quesito pubblicato il 30 dicembre: quello sulla trasmissibilità di multe e cartelle esattoriali del defunto. Rispondo volentieri a queste domande di interesse generale, non prima di aver premesso che il diritto ereditario comporta questioni delicate, a volte non semplici da risolvere. Rispondendo, cercherò di fare un po’ di chiarezza sulle cose più importanti da sapere a proposito di successione.
I DIVERSI TIPI DI SUCCESSIONE
La successione può essere legittima e testamentaria. Lo stabilisce l’articolo 457 del Codice civile il quale prevede che “l’eredità si devolve per legge o per testamento”. Lo stesso articolo precisa che “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”. Con l’ulteriore precisazione che “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. Queste due forme di successione (legittima e testamentaria) sono dette successioni a titolo universale. Vuol dire che l’erede subentra in tutti i rapporti giuridici patrimoniali attivi e passivi del de cuius, fatta eccezione per i rapporti personali i quali si estinguono con la morte. Esiste tuttavia anche un’altra forma di successione a titolo particolare, chiamata legato. Si tratta dell’attribuzione di un determinato bene od uno specifico rapporto giuridico. Colui che riceve il bene o il diritto è definito legatario. Le differenze fra erede e legatario sono molteplici, ma, anche per motivi di spazio. non è questa la sede per parlarne.
EREDI LEGITTIMARI E LEGITTIMI
Legittimari vengono definite le persone a favore delle quali la legge riserva una quota “intangibile” di eredità. Sono il coniuge, i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti), i genitori (se ancora in vita e solo in mancanza di figli). Si parla in questo caso di successione “necessaria” o dei “legittimari”, che ha lo scopo di tutelare le persone legate al defunto da “rapporti di stretta parentela e coniugio”. Come sopra riportato, il testatore facendo testamento non può pregiudicare le quote riservate dalla legge ai legittimari. In mancanza di legittimari, facendo testamento, si può disporre liberamente del proprio patrimonio. Solo se manca il testamento, si procede con la successione legittima ed il patrimonio viene diviso in base alle previsioni di legge.
Eredi legittimi vengono designati coloro che hanno diritto all’eredità, in base alla legge, in mancanza di un testamento. Quindi, i parenti più stretti (in primis ovviamente i legittimari) come il coniuge e i figli (discendenti) ed in mancanza, a scalare, i genitori se ancora in vita (ascendenti), i collaterali che sono fratelli e sorelle, poi gli altri parenti fino al sesto grado di parentela e, in mancanza di parenti, lo Stato.
QUOTA DISPONIBILE E DI RISERVA
La quota disponibile può essere definita come quella quota del patrimonio ereditario della quale il testatore può liberamente disporre, senza alcun vincolo. In altre parole è la parte di patrimonio che il testatore può assegnare in aggiunta ad uno dei legittimari, ma può anche donare a soggetti diversi dagli eredi. Il Codice civile stabilisce con chiarezza quali debbano essere le quote disponibili e di conseguenza le quote non disponibili (di riserva), nel senso che devono essere riservate ai legittimari. C’è da considerare che la quota disponibile, come quella di riserva, non hanno un valore fisso e predeterminato, ma variano in funzione dei legittimari e del loro numero. Per esempio: se il testatore lascia quale legittimario unicamente un figlio, questi avrà diritto a metà del patrimonio del padre, dell’altra metà ne può disporre. Se il testatore lascia il coniuge e due figli, il coniuge avrà diritto ad 1/4 del patrimonio e i figli ad 1/4 ciascuno; in questo caso la quota disponibile, cioè la parte della quale il testatore può liberamente disporre, sarà il residuo (1/4). Questi precisi limiti alla volontà testamentaria sono giustificati dal fatto che si è voluto tutelare quello che è stato definito un “vincolo di solidarietà familiare”. Quanto al calcolo, la quota disponibile si quantifica riunendo fittiziamente i beni appartenenti al de cuius al momento della morte, detraendo i debiti e sommando fittiziamente le donazioni effettuate in vita.
PERSONA ANZIANA SENZA MOGLIE E FIGLI
La risposta all’ultima domanda è ovvia in base al discorso fatto in precedenza. In mancanza di moglie e figli, nel caso posto di persona anziana, quindi presumibilmente senza genitori (che sarebbero gli unici legittimari), l’anziano, facendo testamento, può disporre liberamente del proprio patrimonio, destinandolo unitariamente o dividendolo in più parti a chi meglio crede. Non facendo testamento si aprirebbe la successione legittima e gli eredi legittimi sarebbero i fratelli e le sorelle in parti uguali. Nel caso in cui qualche fratello o sorella sia già morto, subentrerebbero “per rappresentazione” i nipoti, figli del fratello premorto. In questo caso la quota di spettanza del fratello, verrebbe ereditata dai nipoti. In mancanza di fratelli, gli eredi legittimi sarebbero i parenti entro il sesto grado e in mancanza lo Stato.



