Sul suicidio assistito

Quesito. Nella trasmissione “Fuori Tg”, di giovedì 2 dicembre, su Rai3, ho seguìto e ascoltato il dibattito sul “suicidio assistito” e “omicidio del consenziente”. Si è discusso del fatto che, per la prima volta in Italia, un 43enne marchigiano, da 10 anni tetraplegico, in preda a sofferenze fisiche e psicologiche, potrà ricorrere al suicidio assistito. Tutto questo grazie a una sentenza della Corte Costituzionale di due anni fa. Cosa ha stabilito esattamente la Corte Costituzionale? Come è possibile il suicidio, se in Italia manca una legge sul fine vita?

Risposta. La vicenda del 43enne tetraplegico marchigiano ha avuto uno svolgimento graduale. In mancanza di una legge sul fine vita, il 43enne, immobilizzato da dieci anni per un incidente stradale e in condizioni irreversibili, nell’agosto del 2020, aveva fatto richiesta alla ASL di volersi  avvalere del suicidio assistito. Più precisamente, aveva chiesto al sistema sanitario di verificare la corrispondenza delle sue condizioni a quelle indicate dalla sentenza della Corte Costituzionale del 25 settembre del 2019 che stabiliva la non punibilità del suicidio assistito al verificarsi di determinate e tassative condizioni. La ASL aveva respinto la richiesta. A seguito del diniego della ASL, l’invalido si è rivolto al Tribunale di Ancona il quale ha stabilito che l’azienda sanitaria delle Marche dovrà verificare lo stato del paziente, per decidere se sussistono i presupposti e le condizioni “costituzionali” che renderebbero non punibile l’aiuto al suicidio. La decisione ha fatto notizia perché è stata la prima volta in Italia che un tribunale ha preso in considerazione la sentenza della Corte Costituzionale, senza escludere a priori la possibilità che una persona gravemente malata possa far ricorso al suicidio assistito.

L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale è stata fatta intervenire dai magistrati di Milano, prima di prendere una decisione sull’incriminazione di Marco Cappato che ha accompagnato a suicidarsi in Svizzera Dj Fabo, rimasto immobilizzato dopo un gravissimo incidente. Si è trattato di verificare la costituzionalità dell’articolo 580 del Codice penale che disciplina “l’istigazione o l’aiuto al suicidio”. I dubbi di costituzionalità dei giudici milanesi sono stati ritenuti fondati perché, “in determinate condizioni, l’assistenza al suicidio non può essere equiparata all’istigazione al suicidio e quindi non può essere punita allo stesso modo” (equiparazione che fa invece l’articolo 580). C’è da sottolineare che la Corte delle leggi, per la prima volta nella sua storia, prima di decidere, ha dato al Parlamento la possibilità di cambiare l’articolo del Codice, concedendo 12 mesi di tempo per farlo. Si era nel 2018. Durante i 12 mesi successivi, le Camere hanno ignorato l’invito e sono restate inattive. Allora i giudici del palazzo della Consulta hanno preso la decisione che l’aiuto al suicidio non può essere penalmente sanzionato al verificarsi delle precisate condizioni. Si tratta di una pronuncia, si potrebbe dire, di “illegittimità condizionata”, nel senso che l’incostituzionalità dell’articolo 580 si configura, secondo quanto stabilito dalla Corte, solo in presenza dei requisiti indicati, tutti necessari.  La sentenza, quindi, non riconosce un diritto al suicidio assistito, ma interviene depenalizzando il comportamento di chi decide di aiutare coloro che chiedono di morire per porre fine ad una vita di sofferenze. Indirettamente, però, la sentenza in un certo senso sancisce l’ammissibilità del suicidio assistito, tuttavia ponendo condizioni ben precise e dando un ruolo di verifica al servizio sanitario nazionale. Spetta quindi alle strutture sanitarie pubbliche l’accertamento e il controllo della compresenza delle condizioni che rendono ammissibile il suicidio assistito.

CONDIZIONI PER ACCEDERE AL SUICIDIO ASSISTITO

Le tre fondamentali condizioni per poter accedere al suicidio assistito riguardano la condizione del paziente che deve essere: “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale”; “affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili”; “pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Usando il linguaggio dei giudici, non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”. A più 2 anni dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha sollecitato il Parlamento a varare una legge sul fine vita, lunedì 13 dicembre 2021, è approdata alla Camera la proposta di legge contenente “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”. I tempi saranno presumibilmente lunghi per i tanti emendamenti previsti e annunciati a causa della contrarietà delle forze politiche di centro destra. C’è pure da dire che la proposta di legge in discussione non soddisfa neppure chi da anni lotta per una legge che disciplini questa delicata materia e vorrebbe introdurre una serie di elementi migliorativi.

SUICIDIO SENZA UNA LEGGE

La risposta alla domanda finale, tendente a sapere come sia possibile il suicidio senza una legge, può essere molto sintetica. In mancanza di una legge, diventa quasi impossibile poter usufruire del suicidio assistito. L’unica strada pensabile è quella di rivolgersi, come ha fatto l’invalido marchigiano, alla ASL di appartenenza inoltrando una istanza ben motivata e, nel caso di diniego, ad un tribunale, senza avere nessuna certezza sui tempi della procedura e senza nessuna sicurezza di riuscire nell’intento. Certamente non in tempi brevi.

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