Si può essere condannati per stalking anche facendo regali non graditi

Per la Cassazione, anche frasi d’amore e regali non graditi possono determinare una condanna per il reato di stalking. Questo può accadere nel caso in cui tali “delicatezze” (indesiderate) dovessero provocare un disequilibrio psicofisico nella vittima, destabilizzane la serenità. La suprema Corte, nel confermare la condanna del giudice d’appello, ha evidenziato come, nei precedenti gradi di giudizio, fosse stato accertato un comportamento sempre più assillante dell’imputato che insisteva nel voler fare regali non graditi e non si limitava a rivolgere frasi d’amore, considerato che la vittima si è vista costretta a cambiare numero di cellulare e che l’incolpato “in diverse occasioni si è appostato e ha seguito la persona offesa nei luoghi in cui la stessa doveva recarsi”.

LA VICENDA PROCESSUALE

Il giudice di primo grado ha condannato l’imputato, ritenendolo responsabile del reato di atti persecutori (stalking). La Corte d’Appello ha confermato la condanna, rideterminando però la pena “in senso migliorativo per l’imputato”. Nonostante la riduzione di pena, il molestatore, tramite la sua difesa, ha fatto ricorso in Cassazione basato su tre motivi. Nel primo motivo ha sostenuto che si sarebbe solo avvicinato alla persona offesa, senza mai mettere in atto atteggiamenti persecutori o minacciosi. In ogni caso, i suoi comportamenti “meramente petulanti” non avrebbero provocato nessuno stato d’ansia nella persona offesa e non avrebbero compromesso il suo equilibrio e la sua capacità di autodeterminarsi. Quindi, il delitto di atti persecutori non poteva considerarsi commesso, anche perché il giudice non ha potuto accertare “l’evento di danno”, non avendo richiesto il certificato medico dello “stato patologico”. Con un secondo motivo lamenta che la Corte d’appello non ha accertato in “modo rafforzato”, come previsto, l’attendibilità della persona offesa, unica fonte di prova del reato contestato. Infine, nel terzo motivo, denuncia l’ingiustificato mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la riduzione della pena, in conseguenza del breve periodo in cui si sono realizzate le “condotte di contenuta gravità”

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo i tre motivi di censura addotti   manifestamente infondati. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico, “insistendo in termini manifestamente infondati sull’assenza di comportamenti minacciosi, trascura del tutto l’apparato motivazionale, che ha sottolineato l’escalation delle condotte – tanto più significativa in quanto manifestatasi in un breve arco temporale -, con un grado crescente di invasione della sfera psichica della vittima”. Soprattutto, “l’impugnazione dimentica che il comportamento dell’imputato non si è limitato a frasi d’amore o a regali (in ogni caso, indesiderati), ma ha compreso appostamenti e un insistente seguire la persona offesa nei luoghi nei quali ella si doveva recare”. Del tutto infondata è poi la critica che sottolinea l’assenza di un certificato medico, dal momento che, ai fini della integrazione del reato di atti persecutori, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”. Lo stalking “non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica”. Quindi, per il reato di stalking, si può essere condannati anche senza la produzione di un certificato medico dello “stato patologico”, Inammissibile anche il secondo motivo perché le dichiarazioni della persona offesa “possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato”. In questo caso, la Corte d’appello, ai fini del decidere, ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa alla luce delle dichiarazioni di una teste e delle annotazioni dei carabinieri, che hanno confermato la linearità del racconto, dopo avere appurato la credibilità del dichiarante e l’attendibilità del suo racconto, sottoposto per questo ad un controllo più rigoroso rispetto alle dichiarazioni di un testimone. Inammissibile anche il terzo motivo “poiché la scelta di ridurre la pena non comporta alcun automatismo nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche”.

CONDANNA ALLE SPESE

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 

p. s. Sullo stesso argomento, ma con più complete informazioni sul reato di atti persecutori (stalking), chi vuole può leggere un precedente articolo dal titolo “Condannato per stalking un corteggiatore insistente non ricambiato e non gradito”, pubblicato il 23 settembre 2021 su questo giornale.

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