Quesito: Fino a quando si prolunga il diritto del figlio maggiorenne a percepire l’assegno di mantenimento? Se non ha intenzione di completare gli studi e cercare lavoro si può sospendere il pagamento? C’è qualche sentenza della Cassazione sulla ingiustificata inattività e sulla mancanza di qualsiasi tentativo del figlio maggiorenne di trovare lavoro?
Risposta. L’obbligo di assistenza materiale dei genitori si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età e cessa solo al raggiungimento della condizione di autosufficienza economica. Questa la situazione almeno fino alla metà del 2020, quando un’innovativa decisione della suprema Corte (di seguito commentata) ha smantellato una quantità di preconcetti giurisprudenziali conferendo ai figli maggiorenni centralità e senso di responsabilità. Tale dovere da parte del genitore può mutare o estinguersi solo tramite la ratifica di un accordo consensuale o in sede giudiziale. Per chiedere la sospensione del pagamento, occorre provare che il figlio maggiorenne, grazie al conseguimento di un “impiego stabile, consono alle capacità acquisite nel corso dei sui studi o comunque inerente a quelle che sono le sue aspirazioni, non ha più diritto al mantenimento in quanto economicamente indipendente”. Quindi, permane l’obbligo di mantenimento quando il figlio svolga un lavoro precario che, per le sue caratteristiche, non garantisce alcuna stabilità. Ovviamente, la situazione cambia quando la mancanza di un lavoro dipenda da un suo comportamento colpevole o irresponsabile.
CONDOTTA COLPEVOLE DEL FIGLIO
Il comportamento colpevole del figlio maggiorenne può configurarsi in molte forme. Ogni situazione è diversa e la valutazione va compiuta caso per caso. Il Giudice potrebbe accogliere la richiesta di revocare il diritto alla riscossione dell’assegno mensile, se venisse accertata una ingiustificata inattività. Non si può rimanere inoperosi per continuare a beneficiare del mantenimento, L’obbligo di mantenimento può farsi decadere anche nel caso in cui il figlio maggiorenne “che sia stato messo nelle condizioni di rendersi autonomo non abbia saputo o voluto, in maniera del tutto volontaria o per colpe a lui imputabili, ottenere una definitiva indipendenza economica”. Volendo fare una limitata e incompleta casistica giurisprudenziale dei motivi che potrebbero determinare la perdita del diritto al mantenimento: la frequenza dell’università senza profitto; i cambi reiterati dei corsi di studio senza conseguire il diploma di laurea; l’assenza ingiustificata a colloqui di lavoro; il rifiuto di possibili occasioni di lavoro; l’abbandono del lavoro nell’azienda del padre motivato da rapporto conflittuale. C’è chi ha fatto osservare che, in molti di questi casi, prima di chiedere la revoca, sarebbe necessario valutare attentamente l’opportunità di ricorrere all’assistenza di uno psicologo.
SENTENZA SUL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA’
Un animato dibattito, dai toni prevalentemente negativi, ha fatto seguito all’ordinanza della suprema Corte n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, che modifica profondamente i precedenti orientamenti in materia di mantenimento del figlio maggiorenne di genitori separati. Secondo tale decisione, il principio di autoresponsabilità, di cui è permeato il nostro ordinamento. impone ad un maggiorenne di non “indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali”. Il Collegio ha puntualizzato che il maggiorenne, ultimato il prescelto percorso formativo, debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, “egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni”. Le due più rilevanti novità riassunte nella parte finale dell’ordinanza sono tassative e categoriche: “L’obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa, l’obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice”, con l’aggiunta che “l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente”.
UNA RECENTE ORDINANZA
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 2 luglio 2021 n. 18785, confermando la nuova tendenza, ha escluso che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata e illimitata per i figli maggiorenni disoccupati. Deve infatti escludersi che un contributo, sul piano giuridico di natura sostanzialmente assistenziale, “possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di figli non più giovani ai danni dei genitori con il tempo, sempre più anziani” (Corte appello sez. famiglia – Roma, 18/11/2020, n. 5708). Quindi, l’avanzare dell’età è diventato un elemento rilevante anche perché: “l’età nella quale si è concluso il percorso di studi fa presumere che la persona sia ormai inserita nella società e che la mancanza di indipendenza economica derivi da una sua inerzia colpevole”. Tale presunzione è vinta dalle “situazioni in cui vi siano ragioni individuali specifiche, quali contingenze personali, motivi oggettivi o problematiche di salute”.
RIEPILOGO FINALE
Sintetizzando si può dire che, per il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, resta confermato che il diritto all’assegno di mantenimento perdura fino a quando i figli maggiorenni versino in una condizione di non autosufficienza; che tuttavia deve essere “incolpevole”. Perché il diritto al mantenimento deve trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente a un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego. Trascorso un ragionevole termine il figlio maggiorenne, per mantenere l’assegno, deve provare non solo che non gli è stato possibile procurarsi il lavoro desiderato e ambito, per causa a lui non imputabile, ma che non gli è stato possibile ottenere neppure un altro lavoro, tale da dargli la sicurezza di potersi mantenere autonomamente. Strada in salita, quindi, e niente mantenimento ai figli maggiorenni senza propensione allo studio e con poca voglia di lavorare.



