Una madre e una figlia si contendono la fede nuziale che era al dito della persona deceduta, rispettivamente marito e padre delle contendenti. Un quadro familiare non proprio edificante che testimonia come, in tema di successione ereditaria, conflitti e motivi di controversia derivano spesso da complicate relazioni familiari ed affettive. Poi, quando si va a finire davanti ai giudici, i rapporti familiari già critici tendono inevitabilmente ad inasprirsi. Non a caso, nel nostro sistema giudiziario, le cause in materia ereditaria, costituiscono le vertenze legali più frequenti e si rivelano tra le più lunghe e costose.
LA VICENDA
Quattro anni fa, il 17 marzo 2018, in un letto dell’ospedale Molinette di Torino, avveniva il decesso dell’uomo (marito e padre). La figlia, secondo la versione della madre (moglie del defunto), “ha sfilato dal dito del padre la fede nuziale”. Sta di fatto che la vedova avrebbe voluto tenerla per sé, come ricordo di quell’unione. Non trovando altre strade per recuperarla, si è rivolta alla magistratura. La battaglia legale, è cominciata un anno e mezzo dopo la morte dell’uomo quando, con atto di citazione datato 18.09.2019, la vedova, “sul presupposto che la fede nuziale appartenesse al coniuge superstite, non entrando nell’asse ereditario”, chiedeva al Tribunale che la figlia convenuta “venisse condannata alla restituzione in proprio favore dell’anello di nozze o, in subordine, al risarcimento del danno, quantificato in Euro 50.000,00 (da devolversi in beneficienza)”. Regolarmente costituitasi in giudizio, la figlia, “contestava integralmente la ricostruzione in fatto offerta da controparte, sostenendo come fosse stata proprio l’attrice a consegnarle, il giorno in cui il padre era mancato, la fede nuziale in ricordo del genitore appena scomparso”.
DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il Tribunale di Torino, con decisione n. 324/2022 ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di restituzione della fede nuziale ed ha specificato i motivi sui quali ha basato tale decisione.
Ha sottolineato prima di tutto che la richiesta di restituzione della fede da parte della moglie, per come ha argomentato e formulato la domanda, “deve qualificarsi come azione di rivendica, in quanto volta, appunto, a rivendicare la proprietà esclusiva della fede nuziale appartenuta in vita al defunto marito”. Sta di fatto che “l’azione di rivendica presuppone, in primo luogo, che venga allegato il titolo di proprietà esclusiva sul quale l’azione stessa si fonda”. Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita; non potendosi considerare sufficiente la generica affermazione di esserne proprietaria perché la fede nuziale le apparteneva non facendo parte a suo giudizio del patrimonio ereditario.
Osserva poi il Tribunale che “è costume e tradizione che siano i testimoni ad acquistare le fedi per la coppia, è chiaro comunque come, nel momento in cui l’anello viene consegnato agli sposi nel corso della celebrazione, l’oggetto – seppur avente la funzione simbolica di segno di amore e fedeltà di ciascun coniuge verso l’altro – passi nella sfera patrimoniale della persona che lo riceve”.
Ne consegue che, facendo parte del patrimonio del coniuge che la indossa, sarebbe stato necessario, “esperire un’azione di petizione ereditaria” considerata, peraltro, l’esistenza tra le due donne di un altro giudizio, “volto a dirimere la disputa legata alla interpretazione della volontà testamentaria del de cuius”.
Il Tribunale quindi, rigetta la domanda di rivendica e quella risarcitoria avanzata dalla moglie e rigetta pure la richiesta della figlia di condanna della madre “per azione giudiziale intrapresa in mala fede o colpa grave”. La sentenza appare ben motivata, ma non si può escludere che venga appellata e nessuna certezza che sia poi accettata la sentenza del giudice dell’appello. Nel nostro sistema giuridico, anche una vicenda così “singolare” e di scarso valore economico può arrivare (dopo anni e inutilmente!) in Cassazione.
LA PETIZIONE EREDITARIA
Per completezza di informazione, l’azione di petizione ereditaria che secondo il Tribunale la signora, per riavere la fede nuziale, avrebbe dovuto esperire è l’azione con la quale “l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi” (art. 533 del Codice civile). Si tratta di un’azione che contiene la richiesta di condanna alla restituzione in quanto il suo scopo finale è quello di recuperare, in tutto o in parte, i beni ereditari posseduti dal convenuto.



