In molti edifici condominiali è fortemente sentita l’esigenza di difendersi da vicini arroganti e prepotenti che condizionano o compromettono la serenità e la salute della propria famiglia. In un articolo pubblicato all’inizio dell’anno (10 gennaio 2021) su questo giornale, spiegavo che cosa è lo stalking condominiale e quando si configura, con la precisazione che tale reato non si verifica quando si tratta di una semplice “lite condominiale”, ma, stando alla giurisprudenza, “in presenza di atti persecutori capaci di condizionare negativamente la vita della vittima, creando un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari, così da costringere a cambiare le proprie abitudini di vita”. Se si verifica una situazione del genere, chi è perseguitato, entro 6 mesi da quando si è verificato l’ultimo atto persecutorio, può procedere con denuncia-querela presso le autorità competenti.
LA SENTENZA
Volendo presentare una denuncia per stalking condominiale, non sempre è facile provare la natura persecutoria degli atti molesti sopportati. La sentenza della Cassazione numero 30191 depositata il 2 agosto 2021 è di grande interesse per un duplice motivo. In primo luogo perché ha confermato che è lecito riprendere con telecamere private parti comuni del condominio. In secondo luogo per aver stabilito che le immagini possono essere utilizzate per provare lo stalking dei vicini. Più precisamente, è stato chiarito che “non si configura un’interferenza illecita nella vita privata degli altri condomini, quando l’uso di telecamere installate all’interno di un’abitazione filmano l’area condominiale di parcheggio e d’ingresso allo stesso”.
VICENDA PROCESSUALE E PROVA DECISIVA
La vicenda processuale è quella di due soggetti condannati con rito abbreviato per il reato di stalking in danno dei vicini. La sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di Appello che tuttavia ha riconosciuto ai due imputati le attenuanti generiche. In sostanza, ha solo ridotto la pena e la somma riconosciuta dal primo giudice a titolo di provvisionale. Diversi sono stati i comportamenti provocatori e gli episodi di ostilità in mesi di contrasti, ma la prova decisiva per la condanna sono stati i “filmati realizzati mediante la telecamera installata sul balcone delle persone offese e diretta a riprendere l’area condominiale di parcheggio e d’ingresso al condominio”. Nel ricorso per Cassazione è stata ipotizzata la violazione con conseguente integrazione dei reati previsti dagli articoli 615 e 615 bis del Codice penale, che tutelano la vita privata e quindi l’inutilizzabilità delle prove per violazione della privacy.
LEGITTIMITA’ DELLE RIPRESE VIDEO
La suprema Corte, indicando i precedenti giurisprudenziali, ha confermato che “l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso, non configura la fattispecie di cui all’art. 615bis c.p., trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela della norma incriminatrice, la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza”. Viene pure rammentato che “lo stesso principio è stato ribadito quanto alle scale condominiali ed ai pianerottoli, giacché essi non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti” (omissis sentenze citate).
PROVE DOCUMENTALI
Quindi, le videoregistrazioni effettuate dai privati sulle aree condominiali al fine di provare comportamenti di stalking da parte di vicini di casa, “sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità” (omissis sentenze citate). In ordine alla pretesa violazione della privacy, questa la conclusione: “in ambito condominiale, secondo i condivisibili approdi di questa Corte, non è possibile opporre pretese violazioni della normativa sulla privacy, poiché risulta legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino ovvero quello eseguito grazie ad un sistema di videosorveglianza a prescindere dalla conformità alla disciplina sulla privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale”. (omissis sentenze citate).



