La Cassazione sulla durata del Red Delay e le multe col Vista Red

Quando scatta la multa per il passaggio con semaforo rosso rilevato elettronicamente?

Tutti gli impianti semaforici sono dotati di regolatori e dispositivi per la migliore gestione del traffico stradale. Sempre più impianti, soprattutto sulle principali strade extraurbane e nelle grandi città, sono dotati di un sistema di rilevazione elettronica, per sanzionare il passaggio con il rosso. Con terminologia inglese viene definito Red Delay (ritardo rosso) il regolatore di durata (programmabili in alcuni secondi) della luce gialla del semaforo. Il rilevamento dell’infrazione funziona in questo modo: trascorso il tempo programmato di durata del giallo, l’immediata attivazione del sistema collegato (diversi sistemi: Vista Red o Photo-red oppure T-Red), “video-fotografa” con doppia telecamera l’eventuale passaggio di mezzi con il rosso. La Cassazione con Sentenza 26 gennaio 2022, n. 2305 ha stabilito che la durata del giallo deve essere compresa tra 5 e 3 secondi, senza che possa scendere al di sotto di tale limite.

VICENDA GIUDIZIARIA

Una donna ricorre al Giudice di Pace per opporsi a due sanzioni relative alla violazione prevista dall’articolo 146 comma 3 del Codice della Strada, il quale prevede che “il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665”. Le violazioni erano state accertate mediante il Vista Red e quindi senza la presenza degli agenti sul posto. La ricorrente ritiene le contravvenzioni illegittime perché in base ai decreti ministeriali indicati nel ricorso proposto, secondo quanto da lei sostenuto, il red delay dovrebbe essere programmato in misura fissa ed immodificabile, corrispondente a 5 secondi e non a 3. Il Giudice di Pace accoglie il ricorso ed annulla le multe. Il Comune che aveva irrogato le sanzioni appella la decisione e il Tribunale accoglie l’appello e condanna la conducente al pagamento delle sanzioni e delle spese relative ai due gradi di giudizio. Il Tribunale ha quindi ribaltato decisione del primo giudice favorevole alla ricorrente. Il giudice di secondo grado ha accolto l’appello evidenziando che “nei casi come quelli di specie si applica la risoluzione ministeriale n. 67906 del 2007, la quale stabilisce il principio secondo cui il c.d. Red Delay non può essere inferiore a 3 secondi e, nel caso di specie con gli eseguiti accertamenti era stato regolarmente attestato il rispetto di tale tempo minimo come risultante anche dai corrispondenti fotogrammi”.

Le Conclusioni del Tribunale sono state confermate dalla Cassazione, con la sentenza sopra riportata, ha ribadito che “in tema di violazioni del codice della strada, è la citata risoluzione del Ministero dei trasporti che regola, in assenza di apposite indicazioni del codice della strada, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, pur rimanendo possibile procedere all’impostazione di un intervallo superiore”.

IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DEVE ESSERE SEGNALATO?

Nel caso di specie, dalla sentenza di appello emerge che, “per quanto accertato dal c.t.u., sul posto era stato installato un segnale verticale indicante la presenza del sistema di rilevazione elettronico delle violazioni delle segnalazioni semaforiche”. Molti comuni infatti segnalano la presenza della postazione di rilevamento elettronico dell’infrazione con l’apposizione di segnaletica verticale installata su entrambe le direzioni di marcia. Tuttavia, diversamente dalla disciplina in tema di violazione dei limiti di velocità, non esiste una prescrizione che imponga un’apposita segnaletica relativa alla presenza del sistema di rilevazione elettronica in prossimità delle installazioni semaforiche. La validità delle multe in assenza della specifica segnaletica è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8415 del 27.4.2016. Con tale sentenza la Corte ha infatti chiarito che “non vi è alcun obbligo di adeguata e preventiva segnalazione della rilevazione operata dal T-Red”. Di conseguenza, “il verbale di contravvenzione elevato sulla base di quanto ha registrato un’apparecchiatura di cui l’automobilista era del tutto ignaro resta valido e inoppugnabile”. Dalla stessa decisione si evince che la segnalazione degli autovelox è prevista perché necessaria per evitare intralci improvvisi alla circolazione e rischi di tamponamenti. Oltre a costituire per tanti un deterrente, serve ad evitare che gli automobilisti accorgendosi all’ultimo momento della presenza dell’autovelox frenino improvvisamente mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità. Tale rischio non sussiste per i dispositivi semaforici, perché quando il semaforo è rosso occorre obbligatoriamente arrestarsi, indipendentemente dal fatto che ci sia un dispositivo fotografico.

Con tale sentenza, la Cassazione si è conformata al parere espresso dal Ministero dei Trasporti, il quale con una circolare del 2013 aveva già affermato che l’obbligo di presegnalazione doveva considerarsi esistente solo per l’autovelox e non per i sistemi semaforici di rilevamento fotografico.

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