Un padre che non ha riconosciuto il figlio alla nascita e lo ha ignorato per anni senza mantenerlo, è stato condannato, con sentenza della Cassazione, non solo a rifondere le spese per il mantenimento, anche ad un consistente risarcimento per danni non patrimoniali (morali). Ha fatto notizia il maxi risarcimento per danni morali, motivato dal fatto che l’assenza della figura genitoriale durante l’infanzia e l’adolescenza provoca una sofferenza al figlio particolarmente significativa e dolorosa. E questo a prescindere dal fatto che la madre abbia provveduto a tutti i suoi bisogni.
LA VICENDA
Madre e figlio promuovono un giudizio nei confronti di un uomo, padre naturale del ragazzo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e morale, per aver violato gli obblighi familiari di mantenimento ed assistenza del figlio, nonché alla restituzione delle somme anticipate dalla donna per il suo mantenimento dalla nascita fino al compimento della maggiore età
In primo grado il Tribunale riconosce 50.000 euro al figlio, ma in sede di Appello il risarcimento sale a 150.000 euro, mentre in favore della madre del ragazzo viene quantificato un rimborso di € 83.600,00, oltre interessi. Per la Corte di Appello di Brescia (sentenza 1984/2018), nel caso di specie, nessun dubbio che l’assenza della figura paterna ha causato un pregiudizio al figlio, essendo stato privato del sostegno morale e materiale fondamentali per una crescita serena ed equilibrata. Il disinteresse mostrato dal padre non costituisce solo una violazione degli obblighi di cura, assistenza e mantenimento del figlio: “si è in presenza di un danno endofamiliare, che deve essere sanzionato anche perché il mancato adempimento dei doveri genitoriali viola diritti costituzionalmente previsti, dando così luogo ad un’autonoma azione risarcitoria ai sensi dell’art. 2059 c.c. per violazione, nel caso di specie, degli articoli 2 e 30 della Costituzione”.
Nel ricorso per Cassazione il padre naturale lamenta il difetto di prova in relazione al danno che la sua assenza avrebbe arrecato al figlio.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo del tutto infondato il motivo di ricorso, per il fatto che il giudice dell’appello ha motivato la decisione e dato prova del danno che la sua assenza ha arrecato al figlio. Infatti, la Corte di Appello, dopo aver appurato che il padre naturale fin dalla nascita del figlio si è completamente disinteressato delle sue esigenze morali e materiali lasciando da sola la madre, ha quantificato il danno con criterio equitativo, dando maggiore incidenza all’assenza della figura paterna durante il periodo cruciale di sviluppo e di crescita (0-18 anni), considerando che poi con il tempo l’abbandono viene metabolizzato. Quanto ai danni morali, per una sofferenza del figlio particolarmente significativa, senza nessuna ragione idonea a giustificare il comportamento del padre naturale, che dalla nascita ha omesso di contribuire nella misura più assoluta al mantenimento del figlio, la suprema Corte ha confermato la possibilità di liquidarli in via equitativa con un criterio proporzionale. Correttamente quindi il giudice d’appello ha considerato il maggiore impatto che l’assenza di un padre ha nella vita di un bambino per il periodo che va da zero a 18 anni e che la misura poi decresce nel periodo successivo, quando la mancanza “può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione”. Nel caso esaminato “l’importo di 150 mila euro per il pregiudizio non patrimoniale tiene conto della durata dell’inadempimento, in assenza di qualunque giustificazione al comportamento del genitore che semplicemente aveva cancellato il figlio dalla sua vita”.
RIFERIMENTO ARTICOLO 2059
Come è noto, il danno non patrimoniale, previsto dall’articolo 2059 del Codice civile, che può essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, identifica il danno derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti. L’interesse della decisione commentata sta nel fatto che anche la Cassazione ha sancito il diritto ad un consistente danno non patrimoniale, ai sensi dell’articolo 2059 del Codice civile, con riferimento agli articoli 2 e 30 della Costituzione, a proposito del “diritto dei minori e doveri dei genitori”. È bene ricordare che l’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili ed il 30 prevede il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE CONFORME
Già il Tribunale di Milano con sentenza n. 6199/2015 aveva condannato un padre a versare 25mila euro per danni non patrimoniali al figlio nato fuori dal matrimonio. Anche in quel caso la somma era stata riconosciuta “a titolo di danno morale ex art. 2059 c.c. per essersi reso colpevole di totale assenza, privando letteralmente il figlio nato dall’ex convivente della figura paterna sino in età adulta”. Dalla vicenda era emerso che l’uomo non si era mai occupato del ragazzo (ventitreenne all’epoca dei fatti), non lo aveva mai riconosciuto pur promettendolo più volte e si era totalmente disinteressato a lui, sia dal punto di vista affettivo che economico.



