Confermato l’ergastolo

Nel mese di agosto scorso, scrissi un articolo, quando giornali e tv avevano gridato allo scandalo, perché la Cassazione aveva “annullato l’ergastolo” ad un assassino stressato dal Covid. (https://archive.velletrilife.it/la-sentenza-dello-scandalo-lansia-da-covid-si-deve-considerare-per-attenuare-la-pena/). La vicenda è quella dell’infermiere Antonio De Pace che nel 2020 uccise la fidanzata Lorena Quaranta e poi tentò il suicidio prima di avvertire i carabinieri e confessare il delitto. Il De Pace, in preda ad uno stato di forte angoscia, dovuta alla situazione pandemica, dopo aver tentato di allontanarsi da casa ed essere stato convinto a tornare dai familiari della ragazza, ha aggredito mortalmente la fidanzata al culmine di una lite.
Condannato in primo e secondo grado all’ergastolo per omicidio volontario (aggravato dalla commissione del fatto contro persona a lui legata da stabile relazione affettiva e con lui convivente), i difensori dell’uomo hanno presentato ricorso in Cassazione contestando, soprattutto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
In parole semplici, la sentenza di condanna all’ergastolo, senza dare una adeguata motivazione e con una valutazione ritenuta dalla Cassazione illogica, ha deciso che il disagio psicologico dell’imputato dovuto alla pandemia non avesse influito sulla decisione ad uccidere la compagna.
Trovando motivata la censura, la suprema Corte ha annullato (dovuto annullare) la sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria.
In realtà, la Cassazione, quindi, non ha annullato l’ergastolo e non ha stabilito o imposto che le circostanze generiche per lo sconto di pena dovevano essere necessariamente applicate.
Il giudice del rinvio sarebbe stato libero di trovare motivazioni adeguate per disconoscere il beneficio dello sconto di pena e tutto sarebbe rimasto come prima. Non vi era quindi nessun motivo, che giustificasse i titoli accusatori nei confronti dei giudici della Cassazione che avevano annullato l’ergastolo ad un femminicida. Perfino un giornale affidabile come il Sole 24 Ore allora titolò: “Covid, sentenza shock: stressato da pandemia, annullato ergastolo per femminicidio”.

Sottolineavo in quell’articolo come con la creazione di notizie fittizie per speculazione di parte travisando e falsificando la realtà, venissero additati al disprezzo giudici che avevano fatto con scrupolo il loro lavoro, essendo ben motivato sul punto il ricorso dei difensori. Molti rappresentanti della destra distorcendo il contenuto della sentenza avevano accusato pesantemente i giudici e invocato la forca per l’assassino; ma anche tra gli esponenti politici della sinistra, c’era stato chi in modo superficiale e disinformato aveva dato credito ai titoli scandalistici di giornali o agenzie per parlare di giudici che “con una sentenza terribile giustificano gli autori di brutali delitti di omicidio”.

INDICAZIONI PER I GIUDICI DEL RINVIO

In base alle indicazioni fornite dalla Cassazione, i giudici del rinvio della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, sono stati delegati a valutare se e in che misura la peculiare condizione psicologica dell’imputato, legata all’emergenza pandemica, possa giustificare un contenimento della pena. Nel processo del rinvio, i giudici sono stati chiamati a valutare solamente la mancata concessione delle attenuanti “per stress da Covid”. Per essere più precisi, gli Ermellini si sono espressi in questi termini: “limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sentenza impugnata”, il giudice del rinvio dovrà procedere “ad un nuovo esame sul punto che, libero nell’esito, sia esente dai vizi riscontrati”. Nella sentenza, infatti, viene precisato che data la specificità del contesto si rendeva necessario verificare ciò che non è stato “compiutamente verificato” se “la contingente difficoltà di porre rimedio allo stato d’angoscia dell’imputato a causa del Covid, possa costituire un fattore incidente sulla misura della responsabilità penale”. La locuzione “libero nell’esito” sta a significare che il giudice del rinvio veniva lasciato libero di riconfermare l’ergastolo, fornendo una adeguata e logica motivazione sul diniego delle attenuanti.

NUOVO GIUDIZIO E CONFERMA DELL’ERGASTOLO

Volendo fare, per gli amanti del genere diritto che mi leggono, una concisa esposizione del processo svoltosi nell’ottobre scorso, si può dire che nelle arringhe difensive i legali dell’imputato, condividendo ed evidenziando le indicazioni della Cassazione, hanno auspicato una “pena proporzionata” ed hanno sostenuto che si è trattato di un delitto che “non può essere considerato di genere” (femminicidio) perché è stato un omicidio determinato dello stato di angoscia che De Pace non è riuscito a controllare. Tesi difensiva presa in considerazione dal sostituto procuratore generale Domenico Galletta il quale nella sua requisitoria, menzionando in aula “alcuni studi sui disturbi dissociativi”, ha concluso affermando: “dobbiamo interrogarci sul fatto se il soggetto avrebbe potuto frenare quell’angoscia”. Aveva poi chiesto di ridurre la condanna a 24 anni di carcere, pena massima con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La stessa udienza, fece registrare la netta opposizione dell’avvocato di parte civile il quale tre l’altro aveva fatto osservare che “lo stato d’angoscia mi porta a dare un calcio o a sbattere al muro una persona, in caso, uccidendola accidentalmente, mentre qui l’imputato non ha mai chiesto scusa ai genitori e ai fratelli di Lorena”. Alle parti civili che invocavano una sentenza “giusta”, ha replicato nella sua arringa il difensore di De Pace sostenendo: “la pena non deve essere giusta o ingiusta. Deve essere proporzionata”.

Fermo sul punto nel corso del suo intervento in aula, lo stesso avvocato aveva affermato più volte che il delitto Quaranta “non può essere considerato di genere” perché è stato “un omicidio apparentemente senza causale se non quello dello stato di angoscia”. Le argomentazioni difensive, tendenti ad evitare l’ergastolo al condannato, mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche, non hanno però convinto la Corte d’Assise d’Appello presieduta da Angelina Bandiera (a latere il giudice Caterina Asciutto). Da qui la conferma sostanziale della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Messina che aveva inflitto l’ergastolo ad Antonio De Pace.

Per capire bene la fondatezza delle motivazioni che hanno determinato la negazione delle attenuanti generiche, anche da parte del giudice del rinvio, occorrerà attendere il deposito della sentenza che dovrà avvenire entro 90 giorni. Può sembrare paradossale, ma il processo potrebbe ritornare in Cassazione se l’imputato impugnerà la sentenza. Infatti, la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello. Questa è la procedura, stabilita dal legislatore alla quale i giudici devono adeguarsi.

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