Ancora domande sull’obbligo di green pass

Perché il Governo ha optato per l’obbligo di green pass e non per l’obbligo vaccinale? Sono previste particolari condizioni o vincoli dalla Costituzione per poter imporre l’obbligo vaccinale? Ci sono sentenze della Corte Costituzionale sui vaccini? Queste alcune domande che mi ha rivolto un conoscente che mi ha chiamato dopo che ha letto e apprezzato l’articolo della settimana scorsa. Risposta Dopo l’iniziale lockdown collettivo, le autocertificazioni, la suddivisione dell’Italia in zone di diverso colore, la più recente modalità di contrasto alla pandemia è il green pass sostanzialmente obbligatorio, per fare qualsiasi cosa, se si tratta di frequentare luoghi pubblici. Dal 15 ottobre si è reso necessario anche per lavorare. Si tratta di uno strumento che, incentivando alla vaccinazione, nella seconda fase della pandemia ha giocato un ruolo cruciale e si è rilevato efficace nel limitare la circolazione del virus, tanto da permettere il rilancio in sicurezza di alcuni settori, prevenendo il rischio di un ritorno a eventuali restrizioni. Peraltro, si tratta di una certificazione che nasce in ambito europeo per consentire ai cittadini di muoversi a determinate condizioni nei diversi paesi membri dell’Unione Europea.

PERCHE’ IL GREEN PASS

Perché si è preferito generalizzare l’obbligo di green pass anziché quello vaccinale? Ci sono dei validi motivi per i quali il Governo ha scelto il green pass come misura mirata al contrasto della pandemia, prevedendo l’obbligo vaccinale solamente per determinate categorie. Un primo valido motivo a suo vantaggio è quello che non può considerarsi discriminatorio. Questo perché il green pass si può avere non solo con la vaccinazione, ma anche con la guarigione e con l’effettuazione di un test molecolare ed antigienico rapido. L’altro fondamentale motivo sta nel fatto che la mancanza di green pass è facilmente riscontrabile e sanzionabile. Con l’obbligo di green pass, controlli e verifiche sono agevoli e, per chi non può mostrare la certificazione, la sanzione è immediata, non potendo andare in tutti i luoghi dove è richiesto (al cinema, in piscina, allo stadio, al lavoro ecc). Con l’obbligo di vaccinazione, la verifica dell’avvenuta vaccinazione, sarebbe più difficile anche perché potrebbe comportare la consultazione di registri sanitari, e ci sarebbero problemi di privacy. Nel caso di obbligo generalizzato di vaccinazione, non solo sarebbe problematico individuare coloro che non volessero vaccinarsi, non sarebbe neppure facile stabilire una adeguata sanzione. Prevedere una sanzione pecuniaria, con cui pagare il mancato vaccino, non avrebbe senso perché incentiverebbe poco a vaccinarsi e non sarebbe risolutivo. Il carcere sarebbe una sanzione sproporzionata e irrazionale. Impensabile un trattamento sanitario obbligatorio. Neppure si potrebbe pensare ad una sospensione dai diritti civili o dal servizio sanitario. In nessun paese occidentale è stato introdotto un obbligo generalizzato di vaccinazione Covid.

L’OBBLIGO VACCINALE

Quanto alle condizioni o vincoli dalla Costituzione per poter imporre l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini, anche in una situazione di rischio, come nel caso di pandemia, la legge impositiva dell’obbligo deve rispondere a un “criterio di proporzionalità rispetto alla condizione di pericolo esterno”. La Costituzione, a proposito di questa misura impositiva (straordinaria), parla di “ragionevolezza” e di “proporzionalità “alle condizioni di fatto in cui l’obbligo viene deciso. Deve esserci un pericolo esterno, non altrimenti gestibile, e l’obbligo deve essere proporzionato rispetto alle condizioni di questa situazione esterna.

SENTENZE SUI VACCINI

Quanto alle sentenze sui vaccini, la Corte Costituzionale, si è pronunciata numerose volte individuando i requisiti necessari affinché l’obbligo vaccinale possa ritenersi compatibile con i precetti dell’articolo 32 della Costituzione (sentenza n. 307 del 1990, sentenza n. 258 del 1994, sentenza n. 5 del 2018, e da ultimo sentenza n. 118 del 2020). In particolare, la Consulta ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario è compatibile con l’articolo 32 della Costituzione: a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) “se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”; c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato”.

RISARCIMENTO SEMPRE DOVUTO

La Corte Costituzionale, con l’ultima sentenza citata, n. 118 del 2020, confermando il proprio orientamento, ha riconosciuto che spetta il diritto all’indennizzo anche per le vaccinazioni non obbligatorie ma “fortemente raccomandate” dallo Stato o dalle Regioni. In sostanza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevedono la possibilità di indennizzo in caso di danno permanente derivato dalla vaccinazione non obbligatoria, ma semplicemente raccomandata (nel caso deciso, contro il contagio da virus epatite A). Del tutto infondata, quindi, la tesi dei sostenitori dell’obbligo di vaccinazione (inizialmente sostenuta anche dal sindacato) secondo cui, nel caso di danni permanenti prodotti dal vaccino, con l’obbligo di vaccinazione si avrebbe diritto al risarcimento. Anche con il green pass (“fortemente raccomandato”) si potrebbe ottenere.

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