Si può convivere anche abitando in città diverse?

A proposito di assegno divorzile, può essere revocato se l’ex coniuge ha un legame affettivo stabile e duraturo con un nuovo partner? La semplice circostanza di avere una stabile relazione sentimentale senza coabitazione è di per sé sufficiente a far perdere il diritto all’assegno?

Una risposta a queste domande è stata fornita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14151 del 4 maggio 2022 secondo cui l’assegno divorzile può essere revocato nel caso di nuova convivenza senza che ci sia coabitazione. Per gli Ermellini, ai fini del rapporto more uxorio, il concetto di convivenza non va confuso con quello di coabitazione. Infatti, non occorre che la coppia coabiti, essendo sufficiente che ci sia un rapporto di tipo affettivo ed un reciproco supporto sentimentale e materiale.

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Nel diritto di famiglia italiano, l’assegno di mantenimento nel caso di separazione e l’assegno divorzile nel caso di divorzio, sono i due istituti giuridici previsti per tutelare il coniuge economicamente più debole. Inizialmente, quando la famiglia si fondava sul matrimonio ed il numero dei casi di convivenza era molto limitato, è stata prevista la conservazione di tale sostegno fino a nuove nozze del coniuge beneficiario. Previsione legale a parte, con l’evolversi del concetto di unione e di famiglia, anche le convivenze sono state sottoposte dalla giurisprudenza ad attenta valutazione per stabilire il diritto alla conservazione o la possibile revoca. L’orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, tendente per l’automaticità della perdita (in toto) dell’assegno di divorzio in caso di nuova convivenza coabitativa stabile è stato ridefinito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 32198 /2021(commentata su questo giornale il 17 novembre 2021). Ridefinito nel senso che a certe condizioni, l’assegno potrebbe restare in parte dovuto, nonostante la nuova convivenza. Hanno precisato, le Sezioni Unite, che l’assegno ha una funzione composita: assistenziale e compensativa.  La funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge. L’ex coniuge privo di mezzi adeguati, anche se convive stabilmente con un terzo, mantiene il diritto all’assegno in funzione esclusivamente compensativa, se fornisce la prova del contributo offerto.

VICENDA PROCESSUALE

Un ex marito chiede la revoca dell’assegno divorzile disposto in favore della ex moglie dal Tribunale che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda però viene respinta dal giudice perché non ha ritenuto provata una nuova convivenza coabitativa della ex moglie. L’uomo appella la decisione perché ritiene di aver fornito la prova della nuova convivenza e chiede di ammettere testimoni sul punto. Dalla testimonianza della loro figlia, è emerso che il nuovo compagno, definito dalla madre “fidanzato”, in diverse occasioni è stato visto a casa, tanto da farle ritenere che la sua presenza nella vita della madre non fosse occasionale. Non solo, in realtà una relazione stabile della ex moglie doveva essere dedotta dal fatto che, l’utenza dell’energia elettrica dell’abitazione della donna era intestata al nuovo compagno.  La Corte di Appello però conferma la decisione di primo grado, non ritenendo che la nuova convivenza rappresentasse una situazione capace d’incidere sulla situazione reddituale della beneficiaria, tanto da giustificare la revoca dell’assegno. Nel ricorrere in Cassazione l’ex marito mette in discussione il concetto di “convivenza” e sostiene che la sola prova, da parte dell’obbligato a corrispondere l’assegno, della instaurazione di una convivenza stabile doveva essere considerata sufficiente ai fini della revoca dell’assegno.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie in effetti la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di revoca dell’assegno divorzile ha trascurato, nel senso che non ha valutato adeguatamente, il fatto che il nuovo compagno fosse considerato dalla ex moglie come suo fidanzato, che si recasse abitualmente a casa della donna e che pagasse l’utenza dell’energia. Quindi la Cassazione ritiene fondate le doglianze dell’ex marito e conferma che occorre distinguere prima di tutto i concetti di coabitazione e convivenza more uxorio. Dopo avere richiamato normativa e giurisprudenza relative al significato dei due termini, la Corte giunge alla conclusione che giuridicamente la convivenza è definita come un legame tra due soggetti maggiorenni, uniti da un rapporto stabile di natura affettiva e di reciproca assistenza morale e materiale spontanea e reciproca. Del resto la legge stessa prevede che le coppie conviventi non sono obbligate ad indicare una residenza comune. Entrambi infatti hanno la possibilità di conservare due dimore distinte. La coabitazione di conseguenza ha valore indiziario in relazione alla prova dell’esistenza di una convivenza di fatto. Ai fini della convivenza more uxorio infatti “non occorre che la coppia coabiti, essendo sufficiente che tra gli stessi sia presente un rapporto di tipo affettivo e che gli stessi si diano reciproco supporto affettivo e materiale spontaneamente (…)”. L’accoglimento del ricorso ha comportato il rinvio della causa ad altra sezione della Corte affinché in sede di rinvio valuti “tutti gli elementi probatori prima di escludere la convivenza di fatto rilevante ai fini della revoca dell’assegno di divorzio”.

GIURISPRUDENZA CONFORME

Già in precedenza la stessa Cassazione si era pronunciata nel senso che il dato della coabitazione è solo un indizio della convivenza, la quale “sussiste tutte la volte in cui sia presente una comunanza di vita e affetti, la spontanea assunzione di diritti e obblighi che conferiscono stabilità alla relazione affettiva” (Cass. Sentenza N. 9178/2018). Facendo riferimento a tale decisione, il Tribunale di Parma con sentenza n.756/2020, ha negato il diritto a percepire l’assegno divorzile al coniuge che aveva avviato una stabile relazione affettiva con un nuovo partner benché senza coabitazione “essendo quest’ultima solo uno degli indici di convivenza”. Secondo il Tribunale di Parma, si deve tenere conto dei mutati costumi della nostra società in cui è possibile che si creino famiglie (anche non di fatto) in cui i coniugi vivano a distanza in quanto uno dei due lavora altrove o altrove “debba, per suoi impegni di cura e assistenza o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia”. Quel che conta è “una relazione stabile e connotata da mutua assistenza morale e materiale anche in assenza di coabitazione (evitata presumibilmente al solo scopo di continuare a percepire l’assegno divorzile), tale da elidere il diritto alla percezione dell’assegno divorzile”.

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