Condannato per violenza sessuale un marito che, desideroso di avere un rapporto sessuale, al rifiuto della moglie, reagisce addormentandola con un panno imbevuto di acetone e poi, denudandosi, si stende su di lei per soddisfare le proprie voglie. La donna però si sveglia e reagisce con morsi e calci fuggendo in bagno per chiedere aiuto a un’amica contattata telefonicamente. Sulla base delle dichiarazioni della donna, che ha querelato il marito, sia il primo giudice che la Corte di Appello, avevano condannato l’uomo per il reato di tentata violenza sessuale ai danni della moglie. La Cassazione penale, con sentenza del 20 settembre 2021, n. 34655, ha ritenuto l’azione compiuta non un semplice tentativo, ma una vera e propria violenza sessuale. La decisione chiarisce come distinguere quello che può considerarsi un “semplice” tentativo dall’effettiva consumazione del reato di violenza sessuale.
RACCONTO DELLA DONNA E DIFESA DEL MARITO
La donna, a seguito della violenza subita, querela il marito raccontando e facendo verbalizzare che dopo il suo rifiuto ad un primo approccio, il marito, ignorando la sua volontà di essere lasciata in pace, le si è sdraiato sopra seminudo mentre lei si trovava sul letto, “strusciando i propri genitali contro i suoi, e, al contempo, premendole sulla faccia un panno imbevuto di acetone”. Aggiunge che risvegliandosi dopo l’addormentamento provocato dal marito e trovandoselo sopra, ha iniziato a scalciare e a mordere l’uomo rinchiudendosi in bagno, da dove ha telefonato a un’amica per raccontarle quanto appena successo e per chiederle soccorso. Il Tribunale condanna l’imputato per il reato di “tentata violenza sessuale” ai danni della moglie. Appellata dall’uomo la sentenza, sotto il profilo della responsabilità penale (riteneva di non aver commesso nessun reato!), la Corte di Appello conferma la decisione del primo giudice. L’imputato ricorre in Cassazione e solleva diversi motivi di doglianza per contestare la decisione della Corte di merito. In particolare contesta la validità della querela e l’addebito del tentativo di violenza sessuale. Per lui non c’era stata nessuna violenza anche perché aveva desistito volontariamente e la donna non aveva avviato le pratiche della separazione dopo l’episodio.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione dichiara il ricorso presentato inammissibile, e modifica in senso peggiorativo per l’imputato la decisione della Corte di appello. Per i giudici di legittimità quanto accaduto integra il reato di violenza sessuale e non il semplice tentativo. Infatti, per costante giurisprudenza, il tentativo di violenza sessuale “è configurabile a condizione che la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime”. Nel caso di specie, invece, la donna aveva riferito che, “sebbene poco prima avesse rifiutato un approccio sessuale del marito, costui, seminudo, le si mise sopra, mentre si trovava coricata nel letto, strusciando i propri genitali contro i suoi, e, al contempo, premendole sulla faccia un panno imbevuto di acetone”. Secondo la suprema Corte, “il fatto, accertato nei termini appena ricordati, integra, a ben vedere, il delitto non tentato, bensì consumato di violenza sessuale, perché, sebbene l’intenzione dell’imputato fosse quella di non consumare con la moglie, non consenziente, un rapporto vaginale completo, in ogni caso vi fu un’invasione nella sfera sessuale della persona offesa, individuabile nello strusciamento dell’organo sessuale maschile sulle parti intime della donna”. I giudici hanno anche respinto un’altra “giustificazione” della difesa che aveva parlato di “desistenza volontaria” dell’uomo che invece fu dovuta “alla pronta reazione della persona offesa la quale, svegliatasi, nonostante l’acetone che fu costretta a inalare, riuscì a scalciare e mordere l’imputato e, quindi, a rinchiudersi nel bagno”.
DIFFERENZIAZIONE FRA TENTATIVO E CONSUMAZIONE DEL REATO
A proposito degli incerti confini tra tentativo e consumazione nel reato di violenza sessuale, la Cassazione nel recente passato aveva precisato che “il tentativo del reato di violenza sessuale è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica”. (Corte di Cassazione – Sentenza 15 febbraio 2017, n. 7154).



