Quesito. Egregio Sig. Direttore, seguo il suo giornale, e con particolare interesse la rubrica di Giurisprudenza. A tal proposito vorrei chiedere se possibile un chiarimento del curatore della stessa, dott. Mommo, sull’articolo 32 della nostra Costituzione, spesso tirato in ballo (secondo me fuori luogo) dagli scettici della vaccinazione anti covid e contrari al green pass. Grazie
Risposta. Considerata la buona levatura del quesito e l’interesse dell’argomento trattato, ritengo opportuno fornire alcune informazioni preliminari (non richieste), per capire meglio la situazione. Così facendo, rispondo anche ad una domanda che tanti si fanno: perché solo la Costituzione? C’è da considerare che in ogni ordinamento giuridico, non tutte le norme hanno lo stesso valore vincolante. Per riassumere in poche parole interi capitoli dei testi di diritto, si può dire che esiste una “gerarchia delle fonti del diritto”, in base alla quale una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare con una di grado superiore. Nell’ordinamento giuridico italiano, al livello più alto della gerarchia delle fonti, si pone la Costituzione Repubblicana. Ed è questo il motivo per il quale tutte le discussioni ruotano intorno alla Costituzione ed in particolare all’articolo 32, spesso definito come “Diritto alla Salute”. Per completezza c’è da dire che, con l’avvento dell’Unione Europea, alla Costituzione Italiana è venuta ad affiancarsi un’altra fonte del diritto altrettanto importante, che è quella del diritto dell’Unione Europea e dei suoi trattati. Tuttavia, sulla questione dei vaccini, nel luglio scorso, da Bruxelles è arrivata la disposizione che le campagne vaccinali sono “competenze nazionali”, con la possibilità per gli Stati membri di introdurre il vaccino obbligatorio.
DUPLICE TUTELA COSTITUZIONALE DELLA SALUTE
La nostra Costituzione all’articolo 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività. In sostanza: la salute non è tutelata unicamente come diritto del singolo cittadino, ma anche come interesse di tutta la comunità. Lo stesso articolo 32 aggiunge che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Da qui nasce il contrasto. Questo secondo comma, non rende completamente liberi, contiene una regola che in diritto si definisce riserva di legge. Tale principio si applica nei casi in cui la Costituzione, o altre leggi di rango costituzionale, prevedano che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge. Quindi, una fonte secondaria non può intervenire a regolare tale materia. La riserva di legge ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento. Nell’ordinamento italiano la riserva di legge si ritiene soddisfatta (con più di qualche critica della dottrina) non solo da una legge vera e propria, ma anche da una delle “fonti” ad essa equiparati (Decreto-legge e Decreto legislativo).
BILANCIAMENTO TRA DIRITTO DEL SINGOLO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’
Venendo alla risposta della domanda formulata nel quesito, che riguarda il fatto che gli “scettici della vaccinazione”, ritengono violata la loro libertà, nel senso che, non intendendo vaccinarsi, percepiscono l’eventuale obbligo come una limitazione del diritto al rifiuto del trattamento sanitario, occorre considerare che la Corte Costituzionale, nel caso di “pretese giuridiche confliggenti”, ricorre alla tecnica del cosiddetto “bilanciamento” (limitazione di un diritto costituzionale nei confronti di un altro), In questo caso, tra la salute come diritto fondamentale dell’individuo e la salute come interesse della collettività. Dal bilanciamento degli interessi in questione, per le Istituzioni pubbliche coinvolte e a giudizio della stragrande maggioranza dei cittadini, me compreso, sulla bilancia deve pesare di più e prevalere la tutela della salute intesa come bene collettivo, rispetto al “diritto al rifiuto” (spesso basato su disinformazione e ignoranza). In primo luogo perché da sempre, in ogni contrasto, l’interesse collettivo si è fatto prevale sul tornaconto del singolo, senza particolari obiezioni, Tra i tanti casi, un esempio calzante potrebbe essere l’espropriazione per pubblica utilità. In secondo luogo perché, essendo in gioco il bene della vita, se non si tutela il diritto alla salute della collettività e quindi il diritto a rimanere in vita, vana risulterebbe la tutela di altri inesistenti e illusori diritti.
L’ASPETTO ETICO
Se è vero che vaccinarsi è un diritto che ognuno di noi può decidere se esercitare o meno, allo stesso tempo vaccinarsi diventa anche un dovere e una “questione di solidarietà” alla luce dell’articolo 2 della Costituzione, che associa il rispetto dei diritti all’adempimento dei doveri. Infatti, tale articolo ha inteso tutelare gli interessi delle persone più deboli, richiedendo espressamente l’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Non a caso, in occasione del suo discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica ha detto che “vaccinarsi è un dovere”; mentre il presidente della Consulta, ha parlato di “obbligo morale”. Il dovere o l’obbligo morale di proteggere e non compromettere la salute altrui, ma anche la propria. Dalla duplice tutela della salute prevista dall’articolo 32 e dalla preminenza dell’interesse della collettività deriva la legittimità costituzionale, nel caso di pandemia, dell’obbligo vaccinale (se stabilito per legge) e dell’obbligo di possedere e di esibire il Green pass in determinate situazioni ed anche per poter svolgere il proprio lavoro. Sul perché il Governo abbia scelto l’obbligo di green pass e non l’obbligo vaccinale ci sarebbe molto da dire ma il discorso diventerebbe troppo lungo.



