La Cassazione ha riconosciuto ad una coppia il risarcimento dei danni morali, provocati alla loro vita dai continui e forti rumori del water di un appartamento vicino, che ha reso il loro stare a casa insopportabile. Sono stati ritenuti decisivi ai fini del riconoscimento del risarcimento, la posizione dello scarico, sulla parete contigua alla loro camera da letto e l’uso del bagno di giorno e di notte. La vicenda trae origine dalla domanda giudiziale proposta dalla coppia con la quale chiese di accertare come la realizzazione di un secondo bagno da parte dei proprietari dell’appartamento confinante, provocasse rumori intollerabili al momento dello scarico. Ai giudici venne chiesta l’eliminazione delle immissioni rumorose e il risarcimento dei danni.
GIUDIZIO DI MERITO
Nel corso del giudizio di merito venne disposta una consulenza tecnica d’ufficio, con la quale si accertò che in effetti era stato realizzato un secondo bagno dietro la parete della camera da letto. Parete alla quale era poggiata la testiera del letto, senza alcuna possibilità di adottare soluzioni diverse per le dimensioni ridotte dell’appartamento. Venne anche accertato che le immissioni in effetti arrecavano disturbo anche di notte e nelle prime ore del giorno, compromettendo la normale qualità della vita proprio nella stanza destinata al riposo. La Corte d’Appello, oltre a ordinare l’esecuzione delle opere individuate dal Consulente tecnico d’ufficio per ridurre le immissioni, riconosce ai danneggiati un risarcimento danni, liquidato in via equitativa in € 500,00 all’anno e decorrente dal 2003 a causa del disturbo arrecato nelle ore notturne, che ha provocato “la lesione al libero e pieno esercizio delle abitudini di vita degli attori, in violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”. Risarciti, quindi, per aver sofferto forti disagi, essedo stato leso il loro diritto di vivere serenamente nella loro abitazione. Nel ricorso in Cassazione vengono contestate le modalità di svolgimento della consulenza tecnica perché, prima di tutto, il consulente non ha tenuto conto dei rumori di fondo e poi perché ha effettuato le misurazioni delle immissioni con le finestre chiuse. Nel secondo invece contestano il riconoscimento del risarcimento del danno perché le parti lo hanno richiesto, ma non lo hanno provato pur trattandosi di danno conseguenza.
GIUDIZIO DELLA CASSAZIONE
La Cassazione con Ordinanza 28 lugli 2021, n. 21649 rigetta il ricorso perché sia il primo che il secondo motivo sollevati sono stati ritenuti infondati. Gli Ermellini precisano che nel caso specifico non deve ritenersi errato il giudizio della Corte in merito al rilevamento, con il quale il C.T.U ha accertato il superamento di tre decibel rispetto agli standard sanciti dalla normativa ed ha messo in evidenza l’inevitabilità dei rumori a causa delle caratteristiche costruttive del secondo bagno, visto che lo scarico è stato installato sul muro che divide questo ambiente dalla camera da letto della coppia. Gli Ermellini negano inoltre che il rilevamento non abbia tenuto conto delle peculiarità della zona, delle abitudini degli abitanti, nonché della sensibilità media dell’uomo. Infondato poi anche il secondo motivo di ricorso perché la Corte di Strasburgo in diverse occasioni ha ribadito il diritto alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita al suo interno, riconoscendo, in presenza d’immissioni intollerabili, il risarcimento del danno morale anche in assenza di una condizione di malattia. La stessa Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da stress, da mancato riposo anche in assenza di un danno biologico, in termini di danno non patrimoniale, quando si lede il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Il riferimento è ad alcune pronunce secondo cui “il risarcimento è dovuto anche se non provato quando provoca una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’ interno della propria abitazione e del diritto alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo a cui il giudice interno deve uniformarsi a causa della ‘comunitarizzazione’ della Cedu” (Cass. Sez. 3 n. 20927/2015; n. 26899/2014; Cass. II sez. Civ. n. 1606 del 2017). Principi ai quali si è uniformata la Corte di Appello nel momento in cui ha accertato il configurarsi di un danno morale causato dal pregiudizio arrecato al riposo, per le ripercussioni sulla qualità della vita e quindi sulla salute costituzionalmente garantita.
QUALI DANNI CHIEDERE
In conclusione, la giurisprudenza ha chiarito che il risarcimento dei danni da richiedere al vicino rumoroso e intollerabile che rende la vita a casa impossibile può avere ad oggetto: DANNO PATRIMONIALE (perdita economica) la cui prova è richiesta in modo chiaro e preciso, occorrendo presentare tutta la documentazione medica, contabile e reddituale conseguente alla perdita subita e al mancato guadagno; DANNO BIOLOGICO se, portando opportuna documentazione medica, si dimostra che è derivato un danno alla salute che ha fatto sorgere una patologia clinica; DANNO DA STRESS, da mancato riposo, a causa delle immissioni sonore intollerabili per il quale non è richiesta una rigorosa prova. In questo caso, la dimostrazione dei disagi sofferti in conseguenza della scarsa vivibilità della casa, afferma la Corte, costituisce prova del danno conseguenza.



